Trattato 30.03.2010
Parte Sesta - Disposizioni istituzionali e finanziarie
Titolo I - Disposizioni istituzionali
Capo 1 - Le Istituzioni
Sezione 1 - Il Parlamento europeo
(ex articolo 194 del TCE)
Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo (la) concerne direttamente.
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