Trattato 30.03.2010
Parte Sesta - Disposizioni istituzionali e finanziarie
Titolo I - Disposizioni istituzionali
Capo 1 - Le Istituzioni
Sezione 2 - Il Consiglio Europeo
1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
L'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 238, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.
2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.
3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
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