Trattato 30.03.2010
Parte Sesta - Disposizioni istituzionali e finanziarie
Titolo I - Disposizioni istituzionali
Capo 1 - Le Istituzioni
Sezione 3 - Il Consiglio
(ex articolo 208 del TCE)
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.
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