Trattato 30.03.2010
Parte Sesta - Disposizioni istituzionali e finanziarie
Titolo I - Disposizioni istituzionali
Capo 2 - Atti giuridici dell'unione, procedure di adozione e altre disposizioni
Sezione 2 - Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.
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