Trattato 30.03.2010
Parte Sesta - Disposizioni istituzionali e finanziarie
Titolo II - Disposizioni finanziarie
Capo 4 - Esecuzione del bilancio e scarico
(ex articolo 275 del TCE)
Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo dell'Unione.
La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 319.
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