Trattato 30.03.2010
Parte Sesta - Disposizioni istituzionali e finanziarie
Titolo III - Cooperazioni rafforzate
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.
L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.