D.P.R. 15.03.2010, n. 88
1. Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D). Per la confluenza di percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'Allegato D), si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici, ivi compreso l'indirizzo scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei licei definiti in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Negli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» come indicato nell'Allegato D), i percorsi si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del conseguimento della specializzazione di «Enotecnico» già prevista dal previdente ordinamento. L'ulteriore sesto anno, definito con i decreti di cui al comma 2, lettera d), può essere attivato nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente a tal fine previste per l'anno scolastico 2009/2010.
2. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) l'articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli Allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla ri
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