D.P.R. 15.03.2010, n. 89
1. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).
2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, nonchè le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonchè alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.
3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il medesimo Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i risultati del monitoraggio e della valutazione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.