D.P.R. 15.03.2010, n. 89
1. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, gli attuali percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni confluiscono nei nuovi percorsi liceali di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato I, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto.
2. Gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dal comma 1.
3. I percorsi sperimentali musicali e coreutici autorizzati con decreto ministeriale confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.
4. La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dell'ordinamento previgente con i titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di cui al presente regolamento è individuata nella tabella contenuta nell'allegato L del presente regolamento.
5. In rapporto alla specificità dei percorsi di origine sperimentale effettivamente attuati, le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali motivate proposte finalizzate alla individuazione di una confluenza diversa da quella indicata nella tabella di cui al comma 1, purchè compresa tra quelle indicate nella tabella medesima. Gli istituti d'arte possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali proposte finalizzate alla confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato. Le proposte di confluenza presentate dalle ist
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