Nota operativa INPDAP 18.03.2010, n. 11
Valutazione ai fini pensionistici di corsi necessari per l'ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche.
Da parte di numerose sedi dell'Istituto sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione, in sede di pensione, di alcune tipologie di corsi (quali ad esempio: corso-concorso per l'accesso alla carriera dei segretari comunali presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, corso allievi operai del Ministero della difesa, corso allievi agenti o vice ispettori delle Forze di polizia) necessari per l'ammissione in servizio.
In via preliminare occorre rilevare che i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un'indennità, ancorché diversamente denominata e corrisposta con differenti modalità, da considerarsi, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in virtù di quanto disposto dall'articolo 47, comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 e s.m.i., che nell'individuare le categorie di redditi assimilati a quello dipendente alla lettera c) espressamente recita "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".
Si rappresenta, inoltre, che ciascuna tipologia dei corsi in esame rappresenta un percorso di formazione finalizzato alla successiva acquisizione della relativa qualifica. Durante tale periodo il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell'amministrazione per cui svolge il corso; la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di un'amministrazione pubblica bensì come attività formativa. In mancanza dell'elemento essenziale della prestazione lavorativa, l'eventuale trattamento economico percepito non è assoggettato a contribuzione previdenziale (cfr. nota Inpdap della Direzione Entrate prot. n. 20054 del 16 gennaio 2004).
Ciò premesso, ai fini pensionistici il periodo relativo ai c
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