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Decreto legge 12.11.2010, n. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza. (G.U. 12.11.2010, n. 265)

Capo I - Misure per gli impianti sportivi

Art. 2 - Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalità per il loro espletamento, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere

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