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Decreto legge 12.11.2010, n. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza. (G.U. 12.11.2010, n. 265)

Capo II - Potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia

Art. 3 - Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-undecies:

1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;»;

1-bis) al comma 2, alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;

b) all'articolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.».

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è in

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