Decreto legge 12.11.2010, n. 187
Capo III - Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Alla legge 13 agosto 2010, n.136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3,
1) al comma 1, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
2-bis) al comma 3, le parole: «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti»;
3) al comma 4, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.