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D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.11.2010

Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (G.U. 01.04.2011, n. 75)

Art. 3 - Determinazione del fabbisogno infrastrutturale

1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di servizi resi dalle infrastrutture così come individuato dall'art. 2, comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire tale perequazione è valutato individuando le infrastrutture necessarie a colmare il suddetto deficit di servizi.

2. Gli interventi necessari ad avviare la perequazione infrastrutturale di cui all'art. 1 del presente decreto sono inseriti nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dando comunque priorità a quelli per i quali più elevato è l'impatto atteso sui livelli di servizio.

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