D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.11.2010
1. Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione al processo di perequazione infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Struttura di missione a supporto del Ministro per la semplificazione normativa e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica adottano ogni iniziativa utile alla piena attuazione del presente decreto ed effettuano la ricognizione degli interventi di cui all'art. 1 necessaria all'avvio della fase di riduzione dei deficit infrastrutturali di cui all'art. 3 anche in coerenza con le modalità di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009. La ricognizione di cui al presente comma è effettuata utilizzando le risorse disponibili in base alla legislazione vigente.
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale nonché con gli altri Ministri interessati, individuano gli interventi di cui all'art. 1 anche ai fini dell'inserimento nell'Allegato Infrastrutture di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis della legge 21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Al fine di perseguire la perequazione infrastrutturale, ai territori caratterizzati da un maggiore fabbisogno infrastrutturale deve essere garantita una quota di risorse pubbliche proporzionale all'entità del fabbisogno ed alla capacità di detti territori di razionalizzarlo, in coerenza con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e compatibilmente con i vin
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