D.M. Lavoro e delle politiche sociali 02.11.2010
1. Il modulo di cui al precedente art. 3 deve essere trasmesso esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. Il modulo trasmesso con le modalità di cui al presente comma soddisfa i requisiti della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dal documento cartaceo.
2. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.
3. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei tempi previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l'adempimento. Resta fermo l'obbligo di invio nel primo giorno utile successivo.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica in una apposita sezione del proprio sito istituzionale www.lavoro.gov.it l'elenco dei servizi informatici.
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