D.M. Lavoro e delle politiche sociali 02.11.2010
1. I soggetti obbligati inviano il prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.
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