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D.M. 22.11.2010, n. 91

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese). (G.U. 20.01.2011, n. 15)

Art. 2 - Validità del diploma

1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche francesi, conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese, ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Detto diploma consente di accedere agli studi superiori di tipo universitario e non universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana.

2. Il diploma di Baccalaureat, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche italiane - conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese - ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese.

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