D.M. 22.11.2010, n. 91
1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche francesi, conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese, ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Detto diploma consente di accedere agli studi superiori di tipo universitario e non universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana.
2. Il diploma di Baccalaureat, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche italiane - conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese - ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese.
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