Accordo Conferenza Unificata 07.10.2010
Lo Stato, le Regioni e i Comuni concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie nei seguenti termini:
a) il Ministero della istruzione, della università e della ricerca e il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mettono annualmente a disposizione dei servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all'inizio dell'esercizio finanziario, di norma entro il mese di marzo e comunque non oltre l'avvio dell'anno scolastico . Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva di mettere a disposizione una quota di risorse finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate a seguito del riparto dei Fondo Nazionale delle Politiche Sociali;
b) i contributi statali complessivi di cui al precedente punto a) sono ripartiti secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella che è parte integrante del presente Accordo;
c) ciascuna Regione può concorrere al finanziamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell'intesa regionale di cui al precedente articolo 2;
d) in caso di mancata sottoscrizione dell'intesa regionale, la gestione dei servizio è rimessa alla competenza dell'Ufficio scolastico regionale secondo le modalità dell'anno precedente;
e) i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali e umane e di servizi autonomamente definito;
f) i contributi finanziari sono erogati alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, in proporzione alla durata oraria del servizio e alla quantità di bambini frequentanti, secondo parametri definiti dalle intese regionali di cu
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