D.P.C.M. 26.10.2010
Capo IV - Svolgimento del concorso
1. Il bando del concorso pubblico di cui all'art. 3 definisce i criteri di massima per la valutazione dei titoli per ciascun candidato, individuando i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. La commissione, previa determinazione dei criteri analitici da seguire ai fini della valutazione dei titoli, procede alla valutazione degli stessi nei confronti dei candidati che avranno consegnato tutti gli elaborati inerenti alle prove scritte, prima dell'apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le prove d'esame dei concorsi di cui agli articoli 3 e 5, consistono nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso a funzioni dirigenziali di livello generale di tipo tecnico l'amministrazione può prevedere una terza prova teorico-pratica obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente di prima fascia deve essere preposto.
3. Le prove di cui al comma 2 vertono sulle materie indicate nel bando di concorso e sono dirette ad accertare, in relazione all'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso, l'attitudine dei candidati:
a) a curare l'attuazione di piani, programmi e direttive generali, anche mediante il coordinamento ed il controllo dell'attività dei
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