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D.P.C.M. 26.10.2010

Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia. (G.U. 02.05.2011, n. 100)

Capo IV - Svolgimento del concorso

Art. 9 - Ciclo di attività formative

1. Coloro che saranno assunti dall'amministrazione a seguito del concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

2. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 1, scelti dal dirigente assunto tra quelli indicati dall'amministrazione, secondo le modalità che saranno disciplinate con il regolamento dell'art. 28-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 1, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale, per coloro che all'atto dell'assunzione non rivestivano la qualifica di dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo.

4. Il presente articolo non si applica ai dirigenti assunti in esito al concorso ammessi allo stesso in virtù dei requisiti di cui all'art. 4 comma 3, lettere b), c) e d).

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