D.P.C.M. 26.10.2010
Capo V - Disposizioni finali
1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti di cui all'art. 2, gli eventuali resti di frazione sono assegnati ai concorsi pubblici, salvo il recupero nell'anno successivo a favore della quota di cui all'art. 2, comma 2.
2. Nelle percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso di cui all'art. 3 e quello di cui all'art. 5, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso pubblico di cui all'art. 3.
3. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti che si rendono disponibili nell'anno.
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