D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo I - Organi del procedimento e programmazione
Capo II - Programmazione dei lavori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del codice, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dell'articolo 128, comma 2, del codice o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale.
3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice.
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