D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo X - Collaudo dei lavori
Capo I - Disposizioni preliminari
1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:
a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'articolo 137, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
d) verbale di consegna dei lavori;
e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
g) certificato di ultimazione lavori;
h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
l) conto finale dei lavori;
m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 218;
n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'ope
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