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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Titolo X - Collaudo dei lavori

Capo I - Disposizioni preliminari

Art. 220 - Commissioni collaudatrici (art. 206, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.

2. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

3. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

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