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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Titolo X - Collaudo dei lavori

Capo II - Visita e procedimento di collaudo

Art. 229 - Certificato di collaudo (art. 199, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;

- la località e la provincia interessate;

- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;

- il quadro economico recante gli importi autorizzati;

- l'indicazione dell'esecutore;

- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;

- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;

- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

- la data e gli importi riportati nel conto finale;

- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;

- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;

- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera

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