D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo X - Collaudo dei lavori
Capo II - Visita e procedimento di collaudo
1. Ai fini dell'articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti:
a) lavori di particolare complessità tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;
b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.
2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.