D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori
Capo I - Disposizioni generali
1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.
3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I - fino a euro 258.000
II - fino a euro 516.000
III - fino a euro 1.033.000
III-bis - fino a euro 1.500.000
IV - fino a euro 2.582.000
IV-bis - fino a euro 3.500.000
V - fino a euro 5.165.000
VI - fino a euro 10.329.000
VII - fino a euro 15.494.000
V
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