D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori
Capo II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle respon
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