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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori

Capo II - Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 70 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe (art. 12, d.P.R. n. 34/2000)

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;

c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78;

g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dat

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