D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori
Capo II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 63, e nel capo III del presente titolo;
d) applichino le tariffe di cui all'allegato C - parte I;
e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo 70.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorità, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Sull'istanza di verifica l'Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.
3. L'Autorità, sentiti la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di
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