D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori
Capo II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di:
a) mancata risposta alle richieste dell'Autorità ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4, nel termine indicato dall'Autorità stessa;
b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;
c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 8 del presente articolo;
d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui all'articolo 40, comma 9-bis, primo periodo, del codice.
2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro in caso di:
a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 70, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 68, comma
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