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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori

Capo II - Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione

1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorità provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorità dispone la decadenza dell'attestazione.

3. L'Autorità revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorità; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

4. Per le finalità previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'Autorità avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Qualora l'impresa sia stata s

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