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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori

Capo III - Requisiti per la qualificazione

Art. 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione

1. Qualora la SOA o l'Autorità dispongano la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice, l'Autorità, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

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