D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo IV - Modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali
1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 1.
2. Per la qualificazione ai sensi dell'articolo 50 del codice, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere a) e b); il possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera c), può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.
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