D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo IV - Modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei sottoindicati requisiti:
a) sistema qualità aziendale, di cui all'articolo 187, comma 1, lettera a), del codice; la certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, è riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 176 del codice; la regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); gli organismi di certificazione accreditati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità;
b) requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del codice; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6; la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale non è richiesta alle imprese che docume
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