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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Titolo VI - Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione

Capo II - Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 130 - Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la garanzia globale, redatta in conformità dello schema di garanzia di cui all'allegato H; in mancanza, la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dispone la decadenza dall'aggiudicazione definitiva, incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria.

2. Nella garanzia globale di esecuzione è indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell'avviso di gara.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione è regolata dalle previsioni dello schema di garanzia di cui all'allegato H.

4. Il possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 è verificato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore prima della stipulazione del contratto.

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