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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Titolo VI - Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione

Capo II - Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:

a) la garanzia di cui all'articolo 113 del codice: l'obbligo di pagare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;

b) la garanzia di subentro: l'obbligo, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto qualora si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, nonché nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione.

2. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice è efficace sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia di subentro è efficace sino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

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