D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo VI - Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione
Capo II - Sistema di garanzia globale di esecuzione
1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:
a) la garanzia di cui all'articolo 113 del codice: l'obbligo di pagare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;
b) la garanzia di subentro: l'obbligo, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto qualora si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, nonché nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione.
2. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice è efficace sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia di subentro è efficace sino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
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