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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Titolo VI - Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione

Capo II - Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 134 - Rapporti tra le parti. Requisiti del garante e del subentrante

1. L'assunzione, da parte del garante, dell'obbligo di far realizzare l'opera non si configura come successione nel contratto del contraente né comporta novazione soggettiva del contratto stesso.

2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e non può far valere nei confronti del committente le eccezioni che spettano al contraente.

3. La attivazione della garanzia di subentro non comporta il venir meno della responsabilità del contraente per i danni derivanti alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a causa della risoluzione del contratto in applicazione di quanto previsto dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali regolanti la materia. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore può esigere dal garante il pagamento di quanto a tale titolo dovuto dal contraente, nei limiti di cui all'articolo 135, comma 2.

4. Il garante deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, e deve avere rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici, in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente, per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l'importo dei lavori. La garanzia può essere rilasciata altresì dai soggetti indicati dall'articolo 127, comma

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