D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo VI - Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione
Capo II - Sistema di garanzia globale di esecuzione
1. La garanzia di cui all'articolo 132, è prestata per gli importi percentuali e con le modalità previsti dall'articolo 113 del codice; le percentuali si intendono riferite all'importo dei lavori e delle altre prestazioni richieste e remunerate al contraente.
2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia di cui all'articolo 113 del codice, indipendentemente dalla entità maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo.
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