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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Titolo VIII - Esecuzione dei lavori

Capo II - Esecuzione dei lavori

Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi

Art. 171 - Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione (Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2005)

1. Nell'istanza di compensazione presentata ai sensi dell'articolo 133, comma 6-bis, del codice, l'esecutore indica i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni.

2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore dei lavori individui i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

3. La compensazione è determinata dal direttore dei lavori secondo la seguente procedura:

fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'articolo 133, comma 4, del codice, che eccedono il dieci per cento sono applicate al prezzo, del singolo materiale da costruzione, rilevato nei decreti ministeriali annuali nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

fase b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla fase a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente.

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