D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo VIII - Esecuzione dei lavori
Capo II - Esecuzione dei lavori
Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi
1. Nell'istanza di compensazione presentata ai sensi dell'articolo 133, comma 6-bis, del codice, l'esecutore indica i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni.
2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore dei lavori individui i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.
3. La compensazione è determinata dal direttore dei lavori secondo la seguente procedura:
fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'articolo 133, comma 4, del codice, che eccedono il dieci per cento sono applicate al prezzo, del singolo materiale da costruzione, rilevato nei decreti ministeriali annuali nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
fase b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla fase a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente.
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