D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari
Titolo III - Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi
Capo I - Esecuzione del contratto
Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilità
1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può prevedere che il direttore della esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore ai sensi dell'articolo 304.
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