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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari

Titolo III - Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi

Capo I - Esecuzione del contratto

Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilità

Art. 307 - Contabilità e pagamenti

1. La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.

2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di committenza e l'esecutore della prestazione.

4. Si applica l'articolo 140, commi da 1 a 3, intendendosi i riferimenti ai lavori, ivi contenuti, riferiti alle prestazioni di servizi e forniture.

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