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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari

Titolo III - Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi

Capo I - Esecuzione del contratto

Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilità

Art. 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'in

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