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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte VI - Contratti eseguiti all'estero

Titolo I - Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49

Art. 344 - Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione (art. 225, d.P.R. n. 554/1999)

1. La programmazione dei lavori, servizi e forniture in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i quali il Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per il tramite delle ambasciate, il compito di stazione appaltante, è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inserite nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.

2. Qualora l'accordo di attuazione di una specifica iniziativa di cooperazione stipulato tra l'Italia ed il Paese beneficiario preveda che il Paese beneficiario svolga il compito di stazione appaltante, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture possono seguire la normativa locale o quella adottata nel Paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi internazionali di cui l'Italia è membro. In tal caso lo stesso accordo definisce le modalità dei controlli e delle autorizzazioni da parte dell'autorità italiana, per garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice e l'osservanza del divieto di utilizzo, direttamente e indirettamente, del lavoro minorile.

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