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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte VI - Contratti eseguiti all'estero

Titolo I - Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49

Art. 347 - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione

1. Gli accordi di attuazione stipulati con i Paesi beneficiari per gli specifici interventi possono prevedere che alle procedure di affidamento dei contratti pubblici possano partecipare soggetti dei Paesi esteri che abbiano i requisiti per la qualificazione, economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti per gli operatori economici italiani, certificati secondo le normative vigenti in detti Paesi.

2. Gli accordi di attuazione possono altresì prevedere che, per i contratti pubblici appaltati nei Paesi beneficiari, siano seguite le procedure di aggiudicazione adottate nel Paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi internazionali di cui l'Italia è membro.

3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per i quali l'amministrazione italiana opera come stazione appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata e documentata competenza professionale.

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