D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte VI - Contratti eseguiti all'estero
Titolo I - Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49
1. Gli accordi di attuazione stipulati con i Paesi beneficiari per gli specifici interventi possono prevedere che alle procedure di affidamento dei contratti pubblici possano partecipare soggetti dei Paesi esteri che abbiano i requisiti per la qualificazione, economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti per gli operatori economici italiani, certificati secondo le normative vigenti in detti Paesi.
2. Gli accordi di attuazione possono altresì prevedere che, per i contratti pubblici appaltati nei Paesi beneficiari, siano seguite le procedure di aggiudicazione adottate nel Paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi internazionali di cui l'Italia è membro.
3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per i quali l'amministrazione italiana opera come stazione appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata e documentata competenza professionale.
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