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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte VI - Contratti eseguiti all'estero

Titolo II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del ministero degli affari esteri

Art. 352 - Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 226, d.P.R. n. 554/1999)

1. 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi devono conformarsi alla normativa ambientale, se di pari o maggiore livello di tutela, urbanistica e di sicurezza del Paese ove è situata la Sede estera interessata dai lavori, secondo le modalità stabilite al comma 4. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, può disporre che sia redatto immediatamente il progetto esecutivo.

2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate, con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è eseguito l'intervento.

3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello della sede estera interessata dai lavori, l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.

4. Il responsabile del procedimento in sede di documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15 stabilisce l'ambito normativo di riferimento dell'intervento, specificando altresì le eventuali cause di interferenza tra la normativa tecnica italiana e quella in vigore presso il Paese della Sede estera interessata dai lavori.

5. Qualora nell'affidamento dei lavori e dei relativi servizi di cui all'articolo 252 si utili

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