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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte VI - Contratti eseguiti all'estero

Titolo II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del ministero degli affari esteri

Art. 353 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 227, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del codice, che assicura costantemente, direttamente, o anche a mezzo di un tecnico di supporto, la presenza presso la sede estera interessata dai lavori e che:

a) redige il documento preliminare alla progettazione;

b) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;

c) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento; la segnalazione avviene per il tramite del Capo missione qualora il responsabile del procedimento sia in servizio presso la sede estera;

d) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione centrale;

e) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto;

f) propone il riconoscimento delle variazioni di prezzo con i criteri di cui all'articolo 356;

g) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 118 del codice, in quanto applicabili;

h) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi.

3. Per le gare d'appalto di lav

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