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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte VI - Contratti eseguiti all'estero

Titolo II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del ministero degli affari esteri

Art. 354 - Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 228, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.

2. Nel caso di lavori al di fuori del territorio dell'Unione Europea, il direttore del lavori può curare l'accettazione dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta eccezione per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

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