D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte VI - Contratti eseguiti all'estero
Titolo II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del ministero degli affari esteri
1. Il direttore dei lavori nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.
2. Nel caso di lavori al di fuori del territorio dell'Unione Europea, il direttore del lavori può curare l'accettazione dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta eccezione per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
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