D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte VI - Contratti eseguiti all'estero
Titolo II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del ministero degli affari esteri
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformità alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.